16 Settembre 2020

NOVITÀ NEL CAMPO DELLA CONTABILIZZAZIONE E FATTURAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

I ripartitori e i contatori di calore installati dopo il 25 ottobre 2020 dovranno essere leggibili da remoto. Per le installazioni esistenti, l’obbligo di lettura da remoto dei dispositivi dovrà essere soddisfatto entro il 1 gennaio 2027.

L’obbligo di lettura da remoto di ripartitori e contatori di calore nei termini indicati è una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n.73. Il decreto è entrato in vigore il 29 luglio scorso e costituisce l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Nel campo della contabilizzazione e della fatturazione delle spese di climatizzazione, fra le altre novità introdotte dal decreto, si ricordano le seguenti:

Requisiti più rigorosi in merito alla frequenza delle informazioni di consumo e di fatturazione.

In particolare, dal 25 ottobre 2020, se sono installati contatori o ripartitori leggibili da remoto, le informazioni sul consumo o sulla fatturazione dovranno essere fornite agli utenti almeno ogni tre mesi. Questo solo agli utenti che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica. A tutti gli altri utenti le informazioni in precedenza indicate dovranno essere fornite due volte l’anno.

Dal 1 gennaio 2022, sempre se sono installati contatori o ripartitori leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo dovranno essere fornite a tutti gli utenti almeno una volta al mese.

È opportuno ricordare che uno degli obbiettivi specifici del decreto, ripreso dalla direttiva recepita, è quello di responsabilizzare gli utenti, fornendo loro informazioni frequenti sui loro consumi. E, a questo scopo, si promuove l’uso di ripartitori e contatori leggibili da remoto. Questi dispositivi sono infatti indispensabili per fornire informazioni tempestive e frequenti agli utilizzatori di energia.

Ripartizione delle spese di ricaldamento: eliminato il riferimento alla norma UNI 10200.

Sul fronte della ripartizione delle spese di riscaldamento è stato eliminato il riferimento alla norma UNI 10200. Quale criterio di ripartizione è stato introdotto quello che prevede l’attribuzione ai consumi volontari di almeno il 50% delle spese legate al consumo di energia termica per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda. 

La restante quota parte (pari, quindi, al massimo, al 50% delle spese energetiche) sarà ripartita secondo un parametro quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: millesimi, metri quadri, metri cubi utili o potenze installate.

Le percentuali, rispettando i vincoli in precedenza indicati, saranno decise dall’assemblea condominiale.

Inoltre, sarà demandato ad una apposita guida Enea il compito di suggerire il migliore criterio di ripartizione delle spese in funzione di alcuni specifici fattori. Fra questi ultimi, quelli climatici e l’anno di costruzione dell’edificio. In particolare, la guida è utile nei casi in cui siano comprovate, attraverso apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari maggiori del 50%.

In ultimo, si richiama l’attenzione sulla nuova definizione di “sistema di contabilizzazione” che include esplicitamente i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento.


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