Trasparenza dei consumi energetici
05 Marzo 2020

Promuovere la trasparenza dei dati di consumo aumenta l'efficienza energetica

Contabilizzare i consumi e garantire la trasparenza delle informazioni sono un mezzo per perseguire maggiore efficienza energetica. È quello che viene ribadito nelle linee guida della Direttiva UE 2018/2002 del 11 dicembre 2018.

Cosa dice la Direttiva UE 2018/2002?

La Direttiva UE 2018/2002 dell’11 dicembre 2018, nell’affrontare la tematica della pianificazione energetica, ribadisce il concetto secondo il quale l’efficienza energetica deve essere equiparata ad una fonte di energia. La moderazione della domanda, diversamente da un intervento sul fronte della generazione, va a beneficio dell’ambiente e della qualità dell’aria, quindi della salute pubblica, nonché permette una riduzione della spesa a carico del cittadino, alleviando la povertà energetica e, più in generale, migliorando la sua qualità di vita.

L'utente deve essere sempre informato sui propri consumi

Nell’ambito residenziale, la Direttiva si concentra sulla necessità di rendere informato e responsabile il cittadino circa i propri consumi energetici, dandogli di conseguenza la possibilità di adattare le proprie abitudini inseguendo un comportamento virtuoso e consapevole. Ciò va realizzato mediante interventi che mettano a disposizione informazioni chiare circa i propri consumi energetici, nonché di normative facilmente fruibili al pubblico per la determinazione della spesa da sostenersi come conseguenza di questi.

Contabilizzazione dei consumi negli impianti centralizzati

Nel caso di impianti centralizzati, fermo restando la necessaria sostenibilità economica degli interventi, la Direttiva suggerisce quindi l’impiego di misuratori di consumi energetici per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria predisposti per la lettura da remoto.

Nello specifico:

  • per nuove installazioni, dal 25 ottobre 2020, i contatori di calore e i ripartitori dovranno essere leggibili da remoto. Tale disposizione si applica, fermo restando le favorevoli condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi.
  • in installazioni esistenti, entro il 1° gennaio 2027, i contatori di calore e i ripartitori sprovvisti della capacità di cui al punto precedente, dovranno essere adeguati, a meno di una decisione dello Stato membro dell’UE circa la non convenienza dell’intervento.

Al fine di consentire agli utenti finali di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione e la messa a disposizione dei dati di consumo dovrebbero essere sufficientemente frequenti. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2022, qualora siano installati contatori leggibili da remoto, si ritiene opportuno che i dati di consumo siano resi disponibili almeno una volta al mese, anche per mezzo web. Oltre ai dati di consumo, tra le informazioni che dovrebbero essere fornite agli utenti finali sono indicati: costo dell’energia, costo del servizio di lettura del contatore, raffronto tra il consumo corrente ed il consumo del periodo analogo dell’anno precedente, confronto con il consumo di un utente medio.

La Direttiva suggerisce sistemi che incentivino la concorrenza nella fornitura dei servizi di lettura e ripartizione delle spese, indicando come preferenziali quei dispositivi di misura che agevolino il passaggio da un fornitore di servizi ad un altro.

Gli Stati membri dell’UE dovranno mettere in vigore disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla Direttiva qui descritta entro fine giugno 2020.

Visita il nostro sito dedicato alla contabilizzazione del calore

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